Aria
Amianto
La Legge n. 257 del 27 marzo 1992, “ Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, ha sancito la messa al bando dell'amianto, vietandone l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione.
La pericolosità dei materiali in cemento - amianto è direttamente connessa alla probabilità di una dispersione di fibre nell’aria e nel suolo. Quest’ultima è a sua volta correlata alla perdita di compattezza del materiale in cemento - amianto dovuta a una lunga esposizione agli agenti atmosferici, ovvero al danneggiamento ad opera dell’uomo.
L'esposizione a fibre di amianto può determinare l'insorgenza di malattie soprattutto a carico dell'apparato respiratorio. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso è ragionevole escludere un pericolo di rilascio di fibre.
E' quindi importante verificarne lo stato di conservazione.
Nell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257" relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto vengono specificate le procedure per le attività di custodia e di manutenzione dell'amianto.
"Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
4a) Programma di controllo
Il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà:
- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto".
Per saperne di più leggi l'Allegato 1 al Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 .
La bonifica dei materiali contenenti amianto può essere effettuata attraverso tre modalità:
- la rimozione e successivo smaltimento presso discariche autorizzate;
- l’incapsulamento mediante prodotti capaci di fissare le fibre alla matrice che le contiene;
- la sovracopertura con altri materiali al fine di tenere confinate le fibre di amianto.
Le operazioni di bonifica devono essere poste in essere obbligatoriamente da una ditta specializzata e abilitata, iscritta nell’apposito albo consultabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal D.M. 6 settembre 1994.
INCENTIVI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO
REGIONE MARCHE
Con Legge Regionale n. 14 del 22 aprile 2020 ,al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente, la Regione Marche promuove e sostiene iniziative specifiche dirette a prevenire e contrastare nel territorio regionale l'inquinamento derivante da fibre di amianto.
In particolare con Decreto n. 80/CRB del 14 aprile 2021 vengono erogati contributi a favore delle famiglie per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuto contenenti amianto da edifici ad uso residenziale o loro pertinenze previsto.
Le istanze possano essere presentate fino alle ore 24 del 29 novembre 2021.
Scarica MODELLO DI DOMANDA in formato editabile
INAIL
Anche l'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) finanzia progetti di bonifica da materiali contenenti amianto presentati da imprese e aziende.
Per saperne di più basta andare sul sito dell'INAIL - Bando ISI 2020