Tassa rifiuti (TARI)

Tassa rifiuti (TARI)

 

Che cos'è?

La tassa rifiuti è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
È stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la Legge di Stabilità per il 2014 in sostituzione delle precedenti Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), applicata fino all’annualità 2012, e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) applicata solo per l’annualità 2013.
Tale tributo è una componente dell'imposta unica comunale (IUC), insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino al 2019.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Normativa di riferimento

TARSU

  • Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dalla Legge2 febbraio 1994 n. 146, che istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi
  • Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), approvato con delibera di C.C. n.4/2002 e s.m.i.;

Vai alla pagina TARSU

TARES

  • Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
  • Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato con delibera di C.C. n. 26 del 12/07/2013 e s.m.i.;

Vai alla pagina TARES

TARI

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 (Legge di Stabilità 2014);
  • Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) - Capitolo TARI, approvato con delibera di C.C. n. 35/2014 e s.m.i.;

Regolamenti

Aliquote

Utenze domestiche e non domestiche

Modulistica

Strutture ricettive

Se gestisci o sei proprietario di una struttura ricettiva diretta all'ospitalità devi presentare l'iscrizione alla tassa dei rifiuti (Tari) relativa alla specifica struttura.

Per strutture ricettive dirette all’ospitalità si intendono:

  • case e appartamenti per vacanze “strutture ricettive extralberghiere”
    Le case e appartamenti per vacanza sono immobili composti da uno o più locali, arredati, dotati di servizi igienici e cucine autonome per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati a eccezione del servizio di ricevimento e di recapito. Sono gestiti in forma imprenditoriale.
  • bed & breakfast
    L'attività di bed & breakfast è l’esercizio saltuario di alloggio e offerta della prima colazione nell’abitazione di residenza o dimora abituale, in compresenza con gli ospiti, secondo la propria normale conduzione familiare e senza servizi aggiuntivi
  • appartamenti ammobiliati a uso turistico “altre tipologie ricettive”
    Gli appartamenti ammobiliati per uso turistico sono immobili, gestiti in forma non imprenditoriale, affittati a turisti senza servizi aggiuntivi.

Queste attività rientrano tra le utenze non domestiche previste dalla tassa rifiuti, che applica alle superfici destinate la tariffa relativa alla classe di attività 8 - “alberghi senza ristorante, affittacamere e ogni altra attività ricettiva”.

Chi deve presentare la dichiarazione

  • il gestore delle case e appartamenti per vacanza
  • il gestore dell’attività di bed & breakfast
  • il proprietario o l’usufruttuario degli appartamenti ammobiliati per uso turistico

Quando presentare la dichiarazione

Entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione o è cambiata la destinazione d'uso dell’immobile.

Documentazione richiesta

  • modello di dichiarazione predisposto dall’ufficio tassa rifiuti (vedi modulistica)
  • copia del documento d’identità valido di chi sottoscrive la dichiarazione

Quanto costa

L’importo della tassa può essere determinato soltanto dopo la presentazione della dichiarazione.

È possibile determinare l’importo della tassa dovuta soltanto dopo la presentazione della dichiarazione, che deve obbligatoriamente contenere la superficie a disposizione e la relativa destinazione d’uso.

Per le case e appartamenti per vacanza e per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico l’importo della tassa dovuta si ottiene moltiplicando la superficie dichiarata per la tariffa deliberata per la classe di attività 8. All’importo così determinato si applica l’addizionale provinciale nella misura del 5 per cento della tassa.

Per i bed & breakfast gli importi dovuti sono due, calcolati nel seguente modo:

  • la superficie adibita ad abitazione e relative pertinenze moltiplicata per la tariffa deliberata per le abitazioni private. All’importo così determinato si applica l’addizionale provinciale nella misura del 5 per cento della tassa
  • la superficie destinata all’attività di bed & breakfast moltiplicata per la tariffa deliberata per la classe d’attività 8. All’importo così determinato si applica l’addizionale provinciale nella misura del 5 per cento della tassa.

Modulistica


Responsabile
Leonardo Collina
Amministratore delegato PicenAmbiente spa

Contatti
Sportello TARI PicenAmbiente, via delle Magnolie n. 1 Centobuchi
tel. 0735710822
cell: 3423465030
email: tari.monteprandone@picenambiente.it

 

 

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