Voltura del permesso di costruire
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
Rilascio della autorizzazione alla voltura del permesso di costruire
Descrizione del servizio:
Il procedimento in esame è relativo al rilascio della Autorizzazione per la voltura del Permesso di Costruire, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa).
Contatti
Piazza dell'Aquila 1 - 63076 Monteprandone
tel.: 0735 710927 e-mail: urbanistica@comune.monteprandone.ap.it
pec: comune.monteprandone@emarche.it
Orari di apertura ufficio
Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 17:00
Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00
COME FARE LA DOMANDA
Attraverso apposita istanza (in bollo) da presentare, unitamente alla documentazione sotto indicata, all'Ufficio Protocollo comunale o al SUAP (per le attività produttive) attraverso la trasmissione di file PDF/A recanti firma digitale all'indirizzo PEC sportellounico.comune.monteprandone@emarche.it
Alla domanda (in bollo) devono essere allegati:
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Copia dell'atto di acquisto;
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Dichiarazione, da parte del Direttore dei lavori, circa lo stato di attuazione delle opere previste nel titolo edilizio;
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Dichiarazione, da parte del richiedente, circa l'avvenuto versamento del contributo di costruzione ovvero le modalità di versamento dell'eventuale parte residua;
Tempi di risposta del Servizio
Il tempo per il rilascio del provvedimento è pari a 30 giorni.
POTERE SOSTITUTIVO
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario del Comune, dott. Casulli Maria Immacolata, tel. 0735 710923 - pec: comune.monteprandone@emarche.it, al quale è attribuito il potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Al fine di ottenere l'indennizzo per il mero ritardo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 9-bis, della L. n.241/1990 e s.m.i., nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
MODULISTICA