Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Descrizione del servizio:
Gli effluenti di allevamento, palabili e non (letame, liquami, ecc.), possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101 comma 7 lett. a-b-c del D. Lgs. n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari è soggetta a comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni. La comunicazione deve essere redatta secondo i contenuti specificati nell'Allegato 4 al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006. In zone vulnerabili da nitrati la comunicazione deve essere redatta seguendo le indicazioni dell'art. 29 e dell'Allegato 5 del medesimo Decreto Ministeriale, nonché le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1448 del 3/12/2007 (Allegato 1, Sezione 2).

Responsabile del servizio:
Alessio Tomassini
Tel: 0735-710945 - Fax 0735-710950
e-mail: alessio.tomassini@comune.monteprandone.ap.it

Contatti
Ufficio Ambiente: Piazza dell'Aquila 1 - 63076 Monteprandone
tel.: 0735 710927 fax 0735 710950
pec: comune.monteprandone@emarche.it

Oradi di apertura ufficio
Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 17:00
Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00

Per Informazioni: E' possibile rivolgersi all’arch. Alessio Tomassini incaricato dello svolgimento degli adempimenti istruttori. In caso di assenza è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore
Responsabile del settore: Gianmario Bruni
e-mail: bruni.gianmario@comune.monteprandone.ap.it - Tel: 0735 710933

Come fare la domanda:
Attraverso apposita comunicazione (in carta libera) da presentare, unitamente alla documentazione tecnica prevista dagli Allegati al Decreto Ministeriale 7 aprile 2006, all'Ufficio Protocollo comunale almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento. Per gli spandimenti in zone vulnerabili da nitrati, la comunicazione deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta.

Termini di presentazione della domanda: Almeno 30 giorni prima dell'inizio dello spandimento.

Tempi di risposta del Servizio:Non è prevista l'emissione di un provvedimento conclusivo del procedimento. Nelle zone vulnerabili da nitrati il Comune che riceve la comunicazione può impartire, entro 30 giorni dal ricevimento, specifiche prescrizioni e/o può disporre, motivandolo, il divieto di spandimento ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività. In mancanza di comunicazioni da parte del Comune entro il termine stabilito, può essere effettuata l'attività di spandimento così come proposta.

Normativa
Decreto Ministero Politiche Agricole 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"
Legge Regionale Marche n. 10 del 17 maggio 1999, articolo 47
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, articolo 112
Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, articoli 18 e 29
Deliberazione Giunta Regione Marche n. 1448 del 3/12/2007

Modulistica

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