Autorizzazione all’esposizione di pubblicità di esercizio

Autorizzazione all'esposizione di pubblicità di esercizio

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO:
Rilascio della autorizzazione all'esposizione di pubblicità di esercizio

Descrizione del servizio:

Il procedimento in esame è relativo al rilascio della Autorizzazione per l'esposizione di pubblicità d'esercizio. In particolare è relativa alle seguenti tipologie di manufatti:

  • Targa a parete
  • Preinsegna con freccia d'indicazione pubblicitaria
  • Pubblicità sul cassonetto della vetrina (LUMINOSA e non LUMINOSA)
  • Insegna a bandiera su edificio (LUMINOSA e non LUMINOSA)
  • Insegna su palo (LUMINOSA e non LUMINOSA)
  • Cartellone pubblicitario (LUMINOSO e non LUMINOSO)
  • Bacheca
  • Striscione pubblicitario.

Responsabile del servizio:
Patrizia Osimi
Tel: 0735-710927 - Fax 0735-710950
e-mail: osimi.patrizia@comune.monteprandone.ap.it

Contatti
Ufficio Amministrativo: Piazza dell'Aquila 1 - 63076 Monteprandone
tel.: 0735 710927
pec: comune.monteprandone@emarche.it

Oradi di apertura ufficio
Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 17:00
Venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00

Responsabile del settore: Gianmario Bruni
e-mail: bruni.gianmario@comune.monteprandone.ap.it - Tel: 0735 710933

Come fare la domanda:
Attraverso la modulistica (sotto scaricabile) da presentare all'Ufficio Protocollo comunale o al SUAP (per le attività produttive) attraverso la trasmissione di file PDF/A recanti firma digitale all'indirizzo PEC sportellounico.comune.monteprandone@emarche.it . Per ogni ulteriore informazione leggere iter amministrativo.

Tempi di risposta del Servizio: Il tempo per il rilascio del provvedimento è pari a 60 giorni.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al Segretario del Comune, tel. 0735 710923 - posta elettronica certificata: comune.monteprandone@emarche.it, al quale è attribuito il potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Al fine di ottenere l'indennizzo per il mero ritardo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art.2, comma 9-bis, della L. n.241/1990 e s.m.i., nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Normativa
Capo II del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285
Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507
Regolamento Comunale Impianti Pubblicitari

Modulistica

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