Istituzione del catasto incendi boschivi, la cittadinanza può presentare osservazioni entro il 4 giugno 2023

Come previsto dalla legge n,. 353/2000 e ss.mm.ii.,  con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 04/05/2023, il Comune di Monteprandone ha istituito il “Catasto incendi boschivi”.

Come previsto i Comuni provvedono, entro  90 giorni dalla data di approvazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con D.G.R. Marche n. 750 del 20/06/2022, a censire, tramite apposito Catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dall’Arma dei Carabinieri – Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle campagne Antincendi Boschivi (AIB).

Il Catasto incendi boschivi si compone di un elenco delle aree percorse dal fuoco, così come rilevate dai Carabinieri Forestale; ogni evento è caratterizzato da una scheda riportante i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l’individuazione cartografica delle stesse.

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 10, Legge n. 353 del 2000 e ss.mm.ii., sulle predette aree saranno imposti i seguenti vincoli:

  • le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 (quindici) anni; è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
  • in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 (quindici) anni dagli eventi di cui trattasi, deve essere espressamente richiamato il suddetto vincolo quindicennale, pena la nullità dell’atto;
  • è vietata per 10 (dieci) anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco; è inoltre vietata per 10 (dieci) anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data;
  • sono vietate per 5 (cinque) anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla Direzione generale competente in materia del Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli  altri  casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
  • sono altresì vietati per 10 (dieci) anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per 3 (tre) anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco;
  • il suddetto “Catasto incendi” è aggiornato annualmente dal Comune; l’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per 30 (trenta) giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni; decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
  • è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui sopra solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto.

La cittadinanza è invitata a prendere visione degli elenchi delle aree percorse dal fuoco nel territorio del Comune di Monteprandone

Elenco aree percorse dal fuoco - Comune di Monteprandone

[attualmente l'elenco è vuoto non essendosi mai verificato un evento incendiario dall’anno 2004 all’anno 2022]

Entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione all’albo pretorio della delibera (entro il 4 giugno 2023), è possibile presentare osservazioni. Decorso il predetto termine, verranno valutate le eventuali osservazioni ed approvati, entro  i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

 

 

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